Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 mar 2024
La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull’accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. Al termine dei negoziati, la Repubblica francese presenta alla Commissione il progetto di accordo. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale progetto di accordo. Entro un mese dalla presentazione del progetto di accordo alla Commissione, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle condizioni stabilite all’. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’adozione di tale decisione. Se la Commissione decide che tali condizioni sono rispettate, la Repubblica francese può firmare e concludere l’accordo corrispondente. La Repubblica francese trasmette alla Commissione copia dell’accordo firmato entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l’accordo debba essere applicato in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.
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