Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 mar 2024
Qualora uno Stato membro o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall’adesione all’ONU, compreso il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tale Stato membro o l’alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 316, paragrafo 4, dell’accordo.
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