Art. 3
In vigore dal 4 mar 2024
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 318 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate provvisoriamente tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a)
titolo I;
b)
titolo II: ;
c)
titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;
d)
titolo IV, eccetto gli articoli 26, 81, 82, 84 e 89, nella misura in cui tali articoli riguardano gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale;
e)
titolo V: articoli da 254 a 257, articolo 258 (eccetto la lettera d)], articolo 259, articolo 260 (eccetto il paragrafo 1, lettere a), c) e f)] e articoli 261, 277 e 278;
f)
titolo VI: articoli da 304 a 309;
g)
titolo VII, eccetto l’articolo 319, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo;
h)
gli allegati;
i)
il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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