Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 mar 2024
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 318 dell’accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate provvisoriamente tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: ; c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2; d) titolo IV, eccetto gli articoli 26, 81, 82, 84 e 89, nella misura in cui tali articoli riguardano gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale; e) titolo V: articoli da 254 a 257, articolo 258 (eccetto la lettera d)], articolo 259, articolo 260 (eccetto il paragrafo 1, lettere a), c) e f)] e articoli 261, 277 e 278; f) titolo VI: articoli da 304 a 309; g) titolo VII, eccetto l’articolo 319, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo; h) gli allegati; i) il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2153:oj#art-3