Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 feb 2024
La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.
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