Art. 3 · Mandato

Art. 3

Mandato

In vigore dal 26 feb 2024
Mandato Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di: a) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare del quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e del piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia, nonché all'attuazione degli orientamenti, strumenti e piani d'azione dell'Unione sui diritti umani, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo; b) contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario; c) contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere il sostegno alla giustizia penale internazionale, in particolare quelle nell'ambito della decisione 2011/168/PESC del Consiglio (2) sulla Corte penale internazionale; d) contribuire a rafforzare la voce dell'Europa attraverso i dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani; portare avanti dialoghi importanti sui diritti umani con paesi terzi; e) contribuire a una maggiore coerenza e concordanza delle politiche e azioni dell'Unione nei settori della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione; f) contribuire, in consultazione con gli Stati membri, a una maggiore coerenza e concordanza delle posizioni dell'Unione di cui alle lettere b) e c).
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