Art. 7
In vigore dal 13 feb 2024
(1) Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca trasmette le informazioni seguenti:
a)
l’importo totale degli aiuti di cui all’, ricevuti dall’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio;
b)
l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
documentazione attestante che all’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio è stato ingiunto di rimborsare gli aiuti.
(2) La Danimarca informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi di cui all’. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso l’impresa unica formata da A/S Øresund e dal consorzio.
Storico versioni
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