Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 feb 2024
Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale e del relativo allegato il direttore del segretariato della Comunità dell'energia li mette a disposizione di tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1075:oj#art-4