Art. 5
Date di invio
In vigore dal 29 gen 2024
Date di invio
1. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’, paragrafi da 1 a 3, e all’, paragrafo 1, in conformità alle seguenti disposizioni:
a)
per i soggetti vigilati significativi, le ANC, all’atto della ricezione dei dati conformemente alla data d’invio del 15 giugno e dopo aver effettuato le verifiche iniziali dei dati di cui all’, trasmettono senza indebito ritardo alla BCE tali informazioni;
b)
per i soggetti vigilati meno significativi, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) del 31 luglio.
2. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’, paragrafo 4, al più tardi entro le ore 12:00 CET del 31 agosto.
3. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’, paragrafo 2, al più tardi entro le ore 12:00 CET del 31 luglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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