Art. 3 · Requisiti per la trasmissione di informazioni in materia di remunerazione

Art. 3

Requisiti per la trasmissione di informazioni in materia di remunerazione

In vigore dal 29 gen 2024
Requisiti per la trasmissione di informazioni in materia di remunerazione 1.   Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni in materia di remunerazione precisate al paragrafo 20, lettere da a) a d), degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante: a) soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su, base consolidata; b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, su base individuale; c) soggetti vigilati diversi da quelli di cui alle lettere a) o b) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni conformemente agli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06; d) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) o c) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni. 2.   Ogni tre anni le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sul divario retributivo di genere precisate nell’allegato IV degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante: a) soggetti vigilati dai quali le ANC raccolgono tali informazioni conformemente agli orientamenti ABE/GL/2022/06; b) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alla lettera a) al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti, su base individuale; c) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e che sono diversi da quelli di cui alla lettera a), su base individuale; d) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) o c) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni. Ai fini della lettera b), qualora il soggetto vigilato significativo al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista e nessun soggetto vigilato appartenente allo stesso gruppo vigilato rientri nell’ambito di applicazione della lettera a), le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nel presente paragrafo su un ente creditizio del gruppo vigilato con il maggior numero di dipendenti a tempo pieno (ETP), su base individuale. 3.   Ogni due anni le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sui rapporti più elevati approvati precisate nell’allegato V degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e segnalati dai soggetti vigilati significativi su base individuale. 4.   Ogni due anni le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sui rapporti più elevati approvati come precisato nell’allegato VI degli orientamenti ABE/GL/2022/06, aggregati a livello del rispettivo Stato membro partecipante.
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