Art. 4 · Cooperazione con i portatori di interessi

Art. 4

Cooperazione con i portatori di interessi

In vigore dal 24 gen 2024
Cooperazione con i portatori di interessi 1.   Nello svolgimento dei propri compiti a norma dell', l'Ufficio coopera con i portatori di interessi, in linea con le norme applicabili in materia di concorrenza: a) istituendo forum per la cooperazione dei fornitori di modelli e sistemi di IA al fine di promuovere le migliori pratiche e contribuire allo sviluppo di codici di condotta e codici di buone pratiche: b) effettuando consultazioni periodiche dei portatori di interessi, compresi gli esperti della comunità scientifica e del settore dell'istruzione, i cittadini, la società civile e le parti sociali, se opportuno, al fine di raccogliere contributi per lo svolgimento dei propri compiti a norma dell', paragrafo 2; c) istituendo un forum per la cooperazione con la comunità open source al fine di individuare e sviluppare migliori pratiche per lo sviluppo e l'uso sicuri di modelli e sistemi di IA open source.
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