Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «sostanza di partenza»: sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di additivi delle miscele per materiali cementizi; 2) «costituente»: uno dei costituenti seguenti: (a) sostanza usata intenzionalmente per fabbricare un materiale cementizio; (b) elemento di lega presente nella composizione di materiali metallici; (c) elemento o combinazione di elementi presente nella composizione di smalti, materiali ceramici o altri materiali inorganici; (d) sostanza presente in una miscela di sostanze; 3) «prodotto»: oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano, è fatto di materiali finali ed è inteso ad essere immesso sul mercato; 4) «prodotto assemblato»: prodotto costituito di due o più componenti che sono uniti, funzionano come un tutto unico e possono essere separati senza distruggerli; 5) «componente»: parte identificabile di un prodotto assemblato costituita di uno o più materiali; 6) «prodotto multistrato»: prodotto che consiste di due o più strati di materiali finali coesi e che per essere sottoposto a prove non può essere smontato senza andare distrutto; 7) «materiale»: solido, semi-solido o liquido che è usato per fabbricare un prodotto e consiste in: (a) una composizione organica, preparata con una o più sostanze di partenza; o (b) una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti; o (c) una composizione metallica, ceramica, di smalti o di altra materia inorganica; 8) «materiale organico»: materiale che consiste principalmente di sostanze a base di carbonio; 9) «materiale metallico»: metallo o lega metallica usato come materiale principale o placcatura metallica; 10) «materiale cementizio»: materiale che contiene cemento idraulico in proporzione sufficiente a fungere da legante principale formando una struttura idrata da cui dipendono le prestazioni del materiale; 11) «smalto»: materiale vetroso ottenuto per fusione, a temperature superiori a 1 200 °C, e frittaggio di una miscela di sostanze inorganiche. 12) «materiale ceramico»: materiale solido, inorganico, non metallico, poli o monocristallino, sottoposto ad alte temperature durante la fabbricazione; 13) «materiale finale»: materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione; 14) «materiale applicato in loco»: materiale finale da produrre in cantiere; 15) «provino»: oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione; 16) «sostanza non attesa»: sostanza migrata dal prodotto, dal materiale organico finale o dal materiale cementizio finale nelle acque destinate al consumo umano, non aggiunta intenzionalmente durante il processo di produzione del materiale o del prodotto, e non inclusa nelle informazioni fornite nella domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/2184; 17) «formulazione»: elenco di tutte le sostanze o tutti i costituenti usati nella preparazione di un materiale organico o cementizio e relative quantità; 18) «barriera assoluta»: strato-barriera che impedisce la diffusione di qualsiasi sostanza verso il lato del materiale finale a contatto con le acque destinate al consumo umano; 19) «aumento della crescita microbica»: capacità del materiale organico o cementizio finale di stimolare la moltiplicazione dei microrganismi a determinate condizioni; 20) «acqua di migrazione»: acqua che è stata utilizzata per le prove ed è stata a contatto con il provino alle condizioni stabilite nei rispettivi allegati I, II, III e IV.
Storico versioni

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