Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sostanza di partenza»: sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di additivi delle miscele per materiali cementizi;
2)
«costituente»: uno dei costituenti seguenti:
(a)
sostanza usata intenzionalmente per fabbricare un materiale cementizio;
(b)
elemento di lega presente nella composizione di materiali metallici;
(c)
elemento o combinazione di elementi presente nella composizione di smalti, materiali ceramici o altri materiali inorganici;
(d)
sostanza presente in una miscela di sostanze;
3)
«prodotto»: oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano, è fatto di materiali finali ed è inteso ad essere immesso sul mercato;
4)
«prodotto assemblato»: prodotto costituito di due o più componenti che sono uniti, funzionano come un tutto unico e possono essere separati senza distruggerli;
5)
«componente»: parte identificabile di un prodotto assemblato costituita di uno o più materiali;
6)
«prodotto multistrato»: prodotto che consiste di due o più strati di materiali finali coesi e che per essere sottoposto a prove non può essere smontato senza andare distrutto;
7)
«materiale»: solido, semi-solido o liquido che è usato per fabbricare un prodotto e consiste in:
(a)
una composizione organica, preparata con una o più sostanze di partenza; o
(b)
una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti; o
(c)
una composizione metallica, ceramica, di smalti o di altra materia inorganica;
8)
«materiale organico»: materiale che consiste principalmente di sostanze a base di carbonio;
9)
«materiale metallico»: metallo o lega metallica usato come materiale principale o placcatura metallica;
10)
«materiale cementizio»: materiale che contiene cemento idraulico in proporzione sufficiente a fungere da legante principale formando una struttura idrata da cui dipendono le prestazioni del materiale;
11)
«smalto»: materiale vetroso ottenuto per fusione, a temperature superiori a 1 200 °C, e frittaggio di una miscela di sostanze inorganiche.
12)
«materiale ceramico»: materiale solido, inorganico, non metallico, poli o monocristallino, sottoposto ad alte temperature durante la fabbricazione;
13)
«materiale finale»: materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione;
14)
«materiale applicato in loco»: materiale finale da produrre in cantiere;
15)
«provino»: oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione;
16)
«sostanza non attesa»: sostanza migrata dal prodotto, dal materiale organico finale o dal materiale cementizio finale nelle acque destinate al consumo umano, non aggiunta intenzionalmente durante il processo di produzione del materiale o del prodotto, e non inclusa nelle informazioni fornite nella domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/2184;
17)
«formulazione»: elenco di tutte le sostanze o tutti i costituenti usati nella preparazione di un materiale organico o cementizio e relative quantità;
18)
«barriera assoluta»: strato-barriera che impedisce la diffusione di qualsiasi sostanza verso il lato del materiale finale a contatto con le acque destinate al consumo umano;
19)
«aumento della crescita microbica»: capacità del materiale organico o cementizio finale di stimolare la moltiplicazione dei microrganismi a determinate condizioni;
20)
«acqua di migrazione»: acqua che è stata utilizzata per le prove ed è stata a contatto con il provino alle condizioni stabilite nei rispettivi allegati I, II, III e IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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