Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 gen 2024
Gli Stati membri tengono sotto osservazione l’uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all’, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza delle condizioni di cui all’ e all’allegato e i casi di interferenze dannose.
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