Art. 1
In vigore dal 22 gen 2024
La presente decisione stabilisce condizioni tecniche armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, terrestre 2 GHz accoppiata e 2,6 GHz accoppiata per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione.
Storico versioni
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