Art. 1
In vigore dal 19 gen 2024
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell'allegato che:
a)
sostengono materialmente o finanziariamente Hamas, la Jihad islamica palestinese (PIJ), qualsiasi altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
b)
partecipano al finanziamento di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;
c)
partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all’agevolazione delle azioni violente da parte di o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
d)
forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso ad Hamas, alla PIJ, ad un altro gruppo affiliato o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
e)
sostengono materialmente o finanziariamente ovvero compiono atti che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
f)
sono implicate o sono complici nell'ordine di commettere o nell'effettiva commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto dei diritti umani per conto o in nome di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
g)
istigano alla commissione o aizzano pubblicamente a compiere atti di violenza grave, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
h)
sostengono persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità od organismi, coinvolti nelle attività di cui alle lettere da a) a g);
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
c)
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone fisiche elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone fisiche direttamente interessate.
Storico versioni
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