Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 gen 2024
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione finanziata dall’Unione di cui all’ è pari a 2 760 292,43 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNODA. L’accordo di contribuito prevede che l’UNODA assicuri al contributo dell’Unione una visibilità adeguata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
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