Art. 1
In vigore dal 19 dic 2023
Gli Stati membri considerano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera c), e all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE e non intraprendono alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate:
(a)
dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola di cui all'allegato I della presente decisione e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte;
(b)
dalle tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale che collegano i due Stati membri, elencate nell'allegato II della presente decisione, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2895:oj#art-1