Art. 9
Operazioni di erogazione di prestiti
In vigore dal 12 dic 2023
Operazioni di erogazione di prestiti
L’attuazione di operazioni di erogazione di prestiti è effettuata conformemente alle norme specifiche stabilite nell’atto di base pertinente, nonché alle condizioni stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario conformemente all’atto di base pertinente.
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