Art. 4
Piano di finanziamento
In vigore dal 12 dic 2023
Piano di finanziamento
1. Il piano di finanziamento fissa un obiettivo indicativo per i fondi da raccogliere mediante operazioni di assunzione di prestiti e da gestire mediante operazioni di gestione del debito, che riguarda di norma un periodo di sei mesi.
2. Il piano di finanziamento indica le operazioni di assunzione di prestiti previste e, secondo i casi, le operazioni di gestione del debito e gestione della liquidità da effettuare nel contesto della strategia di finanziamento diversificata. Entro il quadro stabilito nella decisione annuale di assunzione di prestiti e tenendo conto dei fattori di cui all’, paragrafo 3, e delle condizioni finanziarie presenti nel mercato primario e secondario, il piano di finanziamento comprende, tra l’altro, i parametri seguenti:
a)
l’importo massimo previsto dei finanziamenti a breve e lungo termine per il periodo;
b)
la scadenza media massima ponderata dei finanziamenti a lungo termine da intraprendere;
c)
se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute sul conto proprio della Commissione e rese disponibili alle controparti mediante operazioni di vendita con patto di riacquisto, per sostenere il mercato secondario di titoli dell’Unione o per mobilitare finanziamenti a breve termine;
d)
se del caso, un importo o un intervallo di valori indicativo che rispecchia la programmazione del finanziamento e delle erogazioni alla data di adozione del piano di finanziamento, da investire mediante strumenti del mercato monetario nel corso dell’intero semestre di finanziamento in conformità all’.
Nel definire il piano di finanziamento, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
3. Il piano di finanziamento è adottato prima dell’inizio del periodo cui esso si riferisce.
4. Il piano di finanziamento può essere modificato in caso di modifica sostanziale di uno o più fattori di cui all’, paragrafo 3.
5. Sulla base del piano di finanziamento adottato, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2825:oj#art-4