Art. 3
Decisione annuale di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità
In vigore dal 12 dic 2023
Decisione annuale di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità
1. La Commissione adotta una decisione di assunzione di prestiti e di gestione del debito e della liquidità che stabilisce il quadro complessivo, tra cui determinati limiti massimi per le operazioni di assunzione di prestiti e quelle di gestione del debito e autorizza le operazioni di gestione della liquidità che possono essere concluse nel corso dell’anno civile («decisione annuale di assunzione di prestiti»).
2. La decisione annuale di assunzione di prestiti stabilisce i parametri seguenti:
a)
l’importo massimo annuo dei finanziamenti a lungo termine sulla base del calendario pluriennale di erogazioni previste per i programmi e delle esigenze di rifinanziamento;
b)
l’importo massimo in essere dei finanziamenti a breve termine, anche mediante l’emissione di buoni dell’UE;
c)
l’importo finale massimo in essere per ciascuna emissione che rispecchia il rischio di concentrazione alla scadenza;
d)
la scadenza media massima dei finanziamenti a lungo termine;
e)
se del caso, l’importo massimo in essere delle emissioni proprie che possono essere detenute sul conto proprio della Commissione e rese disponibili alle controparti mediante operazioni di vendita con patto di riacquisto, per sostenere il mercato secondario di titoli dell’Unione o per mobilitare finanziamenti a breve termine;
f)
autorizzazione delle operazioni di gestione della liquidità mediante ricorso a strumenti del mercato monetario di cui all’.
3. Ai fini della preparazione della decisione annuale di assunzione di prestiti si prendono in considerazione i fattori seguenti:
a)
il fabbisogno derivante dagli atti di base sottostanti, in particolare gli atti di base di cui all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
b)
gli impegni di pagamento per il servizio del debito in essere e il rimborso del capitale, conformemente al programma di lavoro annuale e tenendo conto della programmazione finanziaria;
c)
la compatibilità con i limiti di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (13) e, se del caso, al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (14), nonché i limiti di durata massima o scadenza media massima stabiliti nell’atto di base sottostante. Per quanto concerne NextGenerationEU, tali limiti sono quelli fissati all’ della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per il massimale delle risorse proprie incrementato di 0,6 punti percentuali del reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri e, in caso di rimborso pianificato di prestiti assunti a carico del bilancio dell’Unione, il limite applicabile è quello di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, di tale decisione;
d)
le scadenze dei prestiti stabilite negli accordi di prestito conclusi tra la Commissione e il paese beneficiario;
e)
il calendario pluriennale delle erogazioni per i programmi strategici pertinenti e del fabbisogno di rifinanziamento, tenendo conto di considerazioni più ampie riguardanti la domanda e l’offerta;
f)
altri fattori pertinenti ai fini della determinazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito.
4. La decisione annuale di assunzione di prestiti è adottata prima dell’inizio del periodo cui si riferisce.
5. La decisione annuale di assunzione di prestiti può essere modificata in particolare in caso di grave rischio che la scadenza media massima non possa essere rispettata in ragione della sottoesecuzione delle emissioni degli importi dei finanziamenti a lungo termine o in caso di modifica di uno o più fattori di cui al paragrafo 3.
6. La Commissione comunica la decisione annuale di assunzione di prestiti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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