Art. 10 · Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito

Art. 10

Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito

In vigore dal 12 dic 2023
Erogazioni e anticipazione di scadenza del prestito 1.   L’erogazione delle rate o delle quote del prestito è effettuata nel modo più efficiente e celere possibile, subordinatamente alla disponibilità di fondi. Gli accordi di prestito contengono un impegno incondizionato e irrevocabile del paese beneficiario a sostenere tutti i costi connessi al prestito, compresi i costi amministrativi, e a rimborsare il capitale e gli interessi e possono consentire il ricorso a derivati, in particolare agli swap. 2.   Gli accordi di prestito a norma del regolamento (UE) 2021/241 contengono una clausola di anticipazione di scadenza che autorizza la Commissione a chiedere il rimborso anticipato del prestito, tra l’altro, in conformità all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/241 e il recupero del prefinanziamento non liquidato.
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