Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 dic 2023
Ai fini della consultazione automatizzata e del raffronto di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono trasmettere dati personali alla Norvegia ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, a decorrere dal 1o gennaio 2024.
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