Art. 4
In vigore dal 11 dic 2023
La decisione (PESC) 2023/1599 è così modificata:
1)
l’articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per il periodo dal 3 agosto 2023 al 10 dicembre 2025 è pari a 7 299 839,82 EUR.»
;
2)
All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni del pilastro militare per il periodo 11 dicembre 2023 al 10 dicembre 2025 è pari a 787 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 0 % per gli impegni e al 0 % per i pagamenti.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:2786:oj#art-4