Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 dic 2023
La decisione (PESC) 2023/1599 è così modificata: 1) l’articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per il periodo dal 3 agosto 2023 al 10 dicembre 2025 è pari a 7 299 839,82 EUR.» ; 2) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni del pilastro militare per il periodo 11 dicembre 2023 al 10 dicembre 2025 è pari a 787 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 0 % per gli impegni e al 0 % per i pagamenti.» .
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