Art. 2
Adeguamento del capitale versato
In vigore dal 7 dic 2023
Adeguamento del capitale versato
1. Dato che ogni BCN dell’area dell’euro ha già versato per intero la propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (EU) 2020/138 (BCE/2020/4), secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2023, ciascuna di esse è tenuta, in alternativa, a trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o a ricevere dalla BCE una somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella di cui all’articolo 1.
2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2023/2817 della Banca centrale europea (BCE/2023/33) (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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