Art. 4
Disposizioni generali
In vigore dal 7 dic 2023
Disposizioni generali
1. Gli interessi maturati ai sensi dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 4, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
2. Ciascun trasferimento di cui all', paragrafi 1, 2 e 5, e all', paragrafi 3 e 4, ha luogo separatamente attraverso TARGET.
3. La BCE e le BCN dell’area dell’euro soggette all’obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.
Storico versioni
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