Art. 1 · Arrotondamento

Art. 1

Arrotondamento

In vigore dal 7 dic 2023
Arrotondamento Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici da utilizzare per l’adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100%, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100%, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100% o ii) se il totale è superiore al 100%, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.
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