Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 dic 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2821:oj#art-1