Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 4 dic 2023
Modifiche La decisione (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) è modificata come segue: 1) l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 Disposizioni finanziarie 1.   Le autorità competenti partecipanti che utilizzano i servizi del SEBC sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.»; 2) l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione; 3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
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