Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2023
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’ riguarda le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione e possano incidere sulle norme comuni dell’Unione. Essa è espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’ possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:2751:oj#art-2