Art. 5
Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici e verifica dei dati
In vigore dal 30 nov 2023
Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici e verifica dei dati
1. Gli Stati membri raccolgono presso gli operatori economici dati sul peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato e sul peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie.
2. Gli Stati membri devono assicurarsi che i dati raccolti sul peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande siano stati calcolati dagli operatori economici moltiplicando, per ciascuna parte di ciascuna bottiglia, la percentuale di contenuto di plastica riciclata per il peso e sommando i risultati.
3. La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.
4. Gli Stati membri verificano i dati comunicati dagli operatori economici sulla base della valutazione dell’affidabilità dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:2683:oj#art-5