Art. 14

Art. 14

In vigore dal 27 nov 2023
Nella decisione (PESC) 2023/1532, l’ è sostituito dal seguente: « La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui all’, paragrafi 7 e 8 per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».
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