Art. 14
In vigore dal 27 nov 2023
Nella decisione (PESC) 2023/1532, l’ è sostituito dal seguente:
«
La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Le eccezioni di cui all’, paragrafi 7 e 8 per quanto riguarda l’, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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