Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 nov 2023
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27.2, paragrafo 1, dell’accordo (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:244:oj#art-4