Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 nov 2023
Ai fini dell’articolo 18.33 e dell’articolo 24.3, lettera i), dell’accordo, le modifiche agli allegati 18-A o 18-B dell’accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
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