Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 nov 2023
Ai fini dell’articolo 14.4 e dell’articolo 24.3, lettera h), dell’accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda l’allegato 14 dell’accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
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