Art. 1
Contenuto e formato degli elenchi delle autorità nazionali competenti
In vigore dal 20 nov 2023
Contenuto e formato degli elenchi delle autorità nazionali competenti
1. Gli Stati membri specificano le autorità nazionali competenti il cui personale è debitamente autorizzato a inserire, modificare, cancellare o consultare il sistema di ingressi/uscite (EES) e i dati del sistema di informazione visti (VIS) negli elenchi delle autorità nazionali competenti per ciascun sistema, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 («elenchi delle autorità»).
2. eu-LISA fornisce una tabella standard editabile dagli Stati membri per creare e aggiornare gli elenchi delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1.
3. La tabella di cui al paragrafo 2 comprende almeno le seguenti informazioni, che non contengono dati personali, per ciascuna autorità nazionale competente che tratta dati nell’EES o nel VIS:
a)
il nome dello Stato membro;
b)
l’identificativo unico dell’autorità;
c)
il nome dell’autorità;
d)
i dati di contatto dell’autorità;
e)
il periodo di validità dell’accesso ai sistemi;
f)
la finalità dell’accesso.
4. La tabella di cui al paragrafo 2 contiene opzioni di filtraggio che consentono ricerche. Le opzioni di filtraggio includono almeno le informazioni seguenti:
a)
il nome dello Stato membro;
b)
l’identificativo unico dell’autorità;
c)
il nome dell’autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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