Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 nov 2023
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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