Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 nov 2023
1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'esecuzione del progetto di cui all' è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle («BAFA»). 3.   Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.
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