Art. 2 · Decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate

Art. 2

Decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate

In vigore dal 24 ott 2023
Decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate Le decisioni delegate ai sensi dell’ della decisione (UE) 2023/2530 (BCE/2023/24) sono adottate dal direttore generale o da un vicedirettore generale della Direzione Generale Politica macroprudenziale e Stabilità finanziaria e dal direttore generale o da un vicedirettore generale della Direzione Generale Vigilanza orizzontale.
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