Art. 4 · Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Art. 4

Ulteriore zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 24 ott 2023
Ulteriore zona soggetta a restrizioni Gli Stati membri interessati provvedono affinché: a) le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione; b) le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, parte C, della presente decisione; c) qualora, in seguito all’esito positivo di una valutazione del rischio, sia stata concessa una deroga dall’autorità competente di uno Stato membro interessato, in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che consente il movimento verso altri Stati membri di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, lo Stato membro interessato provveda affinché tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, che deve contenere il seguente attestato: «La partita è conforme alle disposizioni dell’ della decisione di esecuzione della Commissione C(2023)7450.».
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