Art. 1
In vigore dal 23 ott 2023
1. Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»), l’Unione sostiene il segretariato dell’ATT affinché intraprenda attività che abbiano gli obiettivi seguenti:
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fornire sostegno agli Stati parte dell’ATT («Stati parte») al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un’efficace attuazione dell’ATT;
—
rafforzare l’assetto istituzionale del segretariato dell’ATT quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte nell’attuazione dell’ATT.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene le seguenti attività di progetto:
a)
la formazione di esperti ATT nazionali e regionali per fornire sostegno agli Stati parte nell’attuazione dell’ATT a livello nazionale;
b)
il rafforzamento della comprensione, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall’ATT e della capacità di adempiere a tali obblighi, anche attraverso l’elaborazione di un documento di orientamento volontario e di materiale formativo, laboratori pratici e il coordinamento di altre forme di assistenza internazionale;
c)
la manutenzione della banca dati per l’abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza ai fini dell’attuazione dell’ATT.
In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
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