Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 ott 2023
1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato. 2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
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