Art. 3
Membri
In vigore dal 10 ott 2023
Membri
1. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale e organizzazioni dotate di conoscenze ed esperienze in materia di dimensione umana del cielo unico europeo.
2. I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.
3. Le organizzazioni nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che dispongano di un elevato livello di competenza.
4. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione («DG MOVE»), non rispettano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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