Art. 1
In vigore dal 9 ott 2023
All’articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio è aggiunto il comma seguente:
«Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che proteggono prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale è designato quale autorità competente di cui all’articolo 3 dell’atto di Ginevra ed è responsabile dell’amministrazione dell’atto di Ginevra nel territorio dell’Unione e delle notifiche e comunicazioni con l’Ufficio internazionale dell’OMPI a norma dell’atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune.
Storico versioni
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Proeli:dec:2023:2412:oj#art-1