Art. 1
In vigore dal 9 ott 2023
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:
a)
persone fisiche responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Sudan, o le sostengono o ne traggono vantaggio o vi hanno partecipato direttamente o indirettamente:
b)
persone fisiche che ostacolano o compromettono gli sforzi volti a riprendere la transizione politica in Sudan;
c)
persone fisiche che ostacolano la fornitura, l'accesso o la distribuzione di assistenza umanitaria in Sudan, inclusi agli attacchi agli operatori sanitari e umanitari e il sequestro e la distruzione di infrastrutture e beni umanitari o sanitari;
d)
persone fisiche che pianificano, dirigendo o eseguendo atti in Sudan che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi gli omicidi e le menomazioni, gli stupri e altre gravi forme di violenza sessuale e di genere, i rapimenti e gli sfollamenti forzati;
e)
persone fisiche associate alle persone designate alle lettere da a) a d); il cui elenco figura nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c)
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e alla transizione politica del Sudan.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che uno o più Stati membri sollevino obiezioni per iscritto entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
Storico versioni
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