Art. 1
In vigore dal 9 ott 2023
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2026. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 16 ottobre 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:2129:oj#art-1