Art. 5
Criteri per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste per la fissazione di una riserva per i G-SII
In vigore dal 28 set 2023
Criteri per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste per la fissazione di una riserva per i G-SII
Le decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste per la fissazione di una riserva per i G-SII sono adottate ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, se tali misure macroprudenziali previste dalle ANC o dalle AND in materia di coefficienti di riserva per i G-SII sono allineate alla valutazione annuale condotta dalla BCE sui G-SIB e sui G-SII dell’area dell’MVU e con l’accordo globale raggiunto dai membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e del Consiglio per la stabilità finanziaria.
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