Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 28 set 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione precisa i criteri per la delega di poteri decisionali ai capi di unità operative della BCE per l’adozione di decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione tecnica della BCE effettuata ai fini dell’adozione delle decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1.
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