Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella sua sesta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
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