Art. 1
In vigore dal 22 set 2023
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1:
i)
è inserita la lettera d) seguente:
«d)
alcune attività di pesca dell’Unione effettuate nelle acque dei paesi terzi nell’ambito degli accordi bilaterali sulla pesca con la Norvegia (*1) e il Regno Unito (*2), come indicato nei dettagli sui programmi specifici di controllo e ispezione riportati negli allegati IV e V;
(*1) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48)."
(*2) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).»;"
ii)
i termini «come indicato negli allegati da I a V» sono sostituiti dai termini «come indicato negli allegati da I a V bis»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V bis e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati (“gli Stati membri interessati”).»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione (“zone interessate”);»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’importazione e l’importazione indiretta quali definite all’, punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*3), per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;
(*3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;"
c)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
l’esportazione e la riesportazione quali definite all’, punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;»;
3)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un’attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V bis.»
;
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013;»;
4)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all’ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.»
;
b)
è inserito il paragrafo 3 bis seguente:
«3bis Ogni peschereccio e ogni nave d’appoggio impegnati nelle attività di pesca elencate nell’allegato V bis sono inoltre oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma dell’articolo 5, paragrafo 8.»
;
5)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all’anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V bis conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca. La metodologia di valutazione del rischio esamina le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione e, se del caso, le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di accordi bilaterali.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall’EFCA in conformità del regolamento (UE) 2019/473 (*4) (“piano di impiego congiunto”), ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all’articolo 6 viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all’EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.
(*4) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).»;"
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro interessato in collaborazione con l’EFCA, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell’ambito dell’articolo 8 della presente decisione, il livello di tale rischio.»
;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. Ai fini dell’allegato V bis, gli Stati membri procedono a una valutazione congiunta del rischio a livello di singolo peschereccio, utilizzando tutte le informazioni disponibili e pertinenti, tra cui almeno:
—
i precedenti del peschereccio in materia di conformità;
—
i documenti obbligatori mancanti relativi alla registrazione delle catture;
—
i risultati dei controlli incrociati dei dati di registrazione delle catture, compresi i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di assunzione in carico, le note di vendita, i certificati di cattura e i dati VMS e AIS.»
;
6)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V bis, punto 4, della presente decisione.»
;
7)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le attività di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca dell’Unione nelle acque e nei porti dei paesi terzi sono soggette al quadro concordato con i paesi terzi interessati.»
;
8)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di monitoraggio, ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali o nelle acque dei paesi terzi. Se del caso, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell’ambito dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473. Tali attività possono comprendere impieghi congiunti con i paesi terzi.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati, ispettori dell’Unione e, se del caso, funzionari e ispettori dei paesi terzi.»
;
9)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. Se del caso, i dati comprendono le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione e dei pescherecci dell’Unione che operano nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di ORGP o di accordi bilaterali. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma e, se del caso, fornisce i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque dell’Unione.»
;
10)
all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/473, l’EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»
;
11)
gli allegati IV e V sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;
12)
è inserito come allegato V bis il testo di cui all’allegato II della presente decisione;
13)
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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