Art. 9 · Assicurazione contro furti e perdite

Art. 9

Assicurazione contro furti e perdite

In vigore dal 11 set 2023
Assicurazione contro furti e perdite 1.   Le clausole della polizza di assicurazione contro il furto e le perdite di effetti e di oggetti personali prevedono: a) una copertura estesa in qualsiasi parte del mondo; b) un importo massimo assicurato di 5 000 EUR per furto o perdita; c) una franchigia di 50 EUR a carico del deputato interessato in caso di indennizzo; d) la copertura degli effetti e oggetti personali; e) la detrazione di una percentuale di ammortamento del valore dell’effetto o dell’oggetto al momento del rimborso. 2.   I furti e le perdite subiti fuori dei locali del Parlamento sono coperti soltanto se il deputato interessato, al momento del furto o della perdita, prendeva parte a un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico. I furti avvenuti nei locali del Parlamento sono coperti soltanto se l’effetto o l’oggetto personale rubato era custodito in luogo sicuro. 3.   I furti o le perdite di denaro che avvengono al di fuori dei locali del Parlamento e sono oggetto di denuncia alla polizia sono coperti fino a concorrenza di un importo di 250 EUR a condizione che il denaro rubato o perso faccia parte di altri effetti od oggetti personali persi o rubati. I furti o le perdite di denaro all’interno dei locali del Parlamento non sono coperti. 4.   In caso di smarrimento o perdita di bagagli durante oltre dodici ore da parte di un vettore nel corso di un viaggio del deputato finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico, quando si rechi in luogo diverso da quello di residenza, le spese legate all’acquisto o al noleggio di effetti od oggetti personali che il deputato deve sostenere sono coperte fino a concorrenza di un importo pari a 500 EUR. 5.   I furti o le perdite di effetti o di oggetti personali subiti fuori dei locali del Parlamento sono dichiarati dal deputato alle autorità di polizia. Se il furto o la perdita avvengono nei locali del Parlamento, sono dichiarati al servizio del Parlamento responsabile della sicurezza. 6.   I furti e le perdite formano oggetto di una dichiarazione inviata entro otto giorni al Segretario generale. Il modulo della dichiarazione è corredato della fattura dell’oggetto perso o rubato, oppure, in sua mancanza, di quella di un oggetto sostitutivo se l’importo è superiore a 700 EUR. 7.   L’assicurazione non copre i furti e le perdite assicurati a titolo di un’assicurazione privata del deputato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-9