Art. 9
Assicurazione contro furti e perdite
In vigore dal 11 set 2023
Assicurazione contro furti e perdite
1. Le clausole della polizza di assicurazione contro il furto e le perdite di effetti e di oggetti personali prevedono:
a)
una copertura estesa in qualsiasi parte del mondo;
b)
un importo massimo assicurato di 5 000 EUR per furto o perdita;
c)
una franchigia di 50 EUR a carico del deputato interessato in caso di indennizzo;
d)
la copertura degli effetti e oggetti personali;
e)
la detrazione di una percentuale di ammortamento del valore dell’effetto o dell’oggetto al momento del rimborso.
2. I furti e le perdite subiti fuori dei locali del Parlamento sono coperti soltanto se il deputato interessato, al momento del furto o della perdita, prendeva parte a un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico. I furti avvenuti nei locali del Parlamento sono coperti soltanto se l’effetto o l’oggetto personale rubato era custodito in luogo sicuro.
3. I furti o le perdite di denaro che avvengono al di fuori dei locali del Parlamento e sono oggetto di denuncia alla polizia sono coperti fino a concorrenza di un importo di 250 EUR a condizione che il denaro rubato o perso faccia parte di altri effetti od oggetti personali persi o rubati. I furti o le perdite di denaro all’interno dei locali del Parlamento non sono coperti.
4. In caso di smarrimento o perdita di bagagli durante oltre dodici ore da parte di un vettore nel corso di un viaggio del deputato finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico, quando si rechi in luogo diverso da quello di residenza, le spese legate all’acquisto o al noleggio di effetti od oggetti personali che il deputato deve sostenere sono coperte fino a concorrenza di un importo pari a 500 EUR.
5. I furti o le perdite di effetti o di oggetti personali subiti fuori dei locali del Parlamento sono dichiarati dal deputato alle autorità di polizia. Se il furto o la perdita avvengono nei locali del Parlamento, sono dichiarati al servizio del Parlamento responsabile della sicurezza.
6. I furti e le perdite formano oggetto di una dichiarazione inviata entro otto giorni al Segretario generale. Il modulo della dichiarazione è corredato della fattura dell’oggetto perso o rubato, oppure, in sua mancanza, di quella di un oggetto sostitutivo se l’importo è superiore a 700 EUR.
7. L’assicurazione non copre i furti e le perdite assicurati a titolo di un’assicurazione privata del deputato.
Storico versioni
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