Art. 8 · Assicurazione contro gli infortuni

Art. 8

Assicurazione contro gli infortuni

In vigore dal 11 set 2023
Assicurazione contro gli infortuni 1.   Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono la copertura degli infortuni subiti dai deputati in qualsiasi parte del mondo nel corso del loro mandato. 2.   Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono: a) in caso di decesso: il versamento di un capitale pari a cinque volte l’importo annuo dell’indennità di cui all’ dello statuto alle persone di seguito indicate: — al coniuge o al membro stabile di un'unione di fatto per i quali è soddisfatta la condizione di cui all', paragrafo 2, e ai figli del deputato deceduto conformemente al diritto successorio applicabile al deputato; l'importo da versare al coniuge o al membro stabile di un'unione di fatto non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale; — in mancanza di persone della categoria di cui al primo trattino, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato; — in mancanza di persone delle categorie di cui al primo e al secondo trattino, agli ascendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato; — in mancanza di persone delle categorie di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, al Parlamento; b) in caso di invalidità totale permanente: il versamento all’interessato di un capitale pari a otto volte l’importo annuo dell’indennità di cui all’ dello statuto; c) in caso di invalidità parziale permanente: il versamento all’interessato di una parte dell’importo dell’indennità di cui alla lettera b), calcolata sulla base del prontuario fissato dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (7) («regolamentazione comune»). 3.   La regolamentazione comune si applica, mutatis mutandis, ai deputati ad eccezione delle disposizioni relative alle malattie professionali e alla rendita vitalizia, nonché di tutte le disposizioni la cui applicazione sia indissociabile dallo status di funzionario. In materia di mezzi di ricorso si applica la procedura prevista all’ delle presenti misure di attuazione. I poteri dell’autorità che ha il potere di nomina definite nella regolamentazione comune sono esercitate, nei confronti dei deputati, dal Presidente del Parlamento. Il riconoscimento di un’invalidità totale o parziale permanente in applicazione del presente articolo e della regolamentazione comune non pregiudica in alcun modo l’applicazione dell’ dello statuto. Analogamente, l’applicazione dell’ dello statuto non pregiudica il riconoscimento di un’invalidità totale o parziale permanente a norma del presente articolo e della regolamentazione comune. 4.   Sono inoltre coperte, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione comune, le spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero, chirurgiche, di protesi, di radiografia, di massaggio, di ortopedia, cliniche e di trasporto, nonché tutte le spese affini, causate dall’infortunio. Tuttavia, i relativi rimborsi intervengono soltanto dopo l’esaurimento e come integrazione dei rimborsi percepiti dall’interessato in applicazione delle disposizioni relative al rimborso delle spese mediche di cui all’ dello statuto.
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